Atto Costitutivo e Statuto


Questa è una versione elettronica dello statuto registrato in cui sono stati solo rimossi i dati personali dei soci fondatori (C.F. Indirizzo etc.)

Lo statuto è registrato all'Agenzia delle entrate
Ufficio territoriale di Busto Arsizio
in data 18/02/2011 al numero 731 serie 3



ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
In data 11 febbraio 2011 presso la Scuola Secondaria “B. Bellotti” in Busto Arsizio, via Busona n
14 si sono riuniti i seguenti sigg.:
Boledi Leonardo -omissis-
Corbella Giuliana -omissis-
Cucinotta Marco -omissis-
De Filippis Dora -omissis-
Formenti Fabio -omissis-
Furlan Silvia - -omissis-
Guerci Isabella -omissis-
Lombardini Lucia -omissis-
Mastroeni Stefania -omissis-
Milani Marco -omissis-
Tagliabue Alessandro Antonio -omissis-
Tanchis Maria Gioia -omissis-
Tonello Agnese Irene -omissis-
Tranquillo Daria -omissis-


Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione
di Promozione Sociale (ex Legge 383/00) denominata
ASSOCIAZIONE “DIRE FARE” ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO BERTACCHI
Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge
attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.
Art. 3 - L'associazione ha sede in Busto Arsizio Viale Duca D’Aosta n. 19.
Art. 4 - L’Associazione persegue finalità socio culturali ed educative a sostegno dei genitori ed
alunni dell’Istituto Comprensivo G. Bertacchi di Busto Arsizio, in maniera distinta ed autonoma
dall'Istituto stesso. in particolare si prefigge di:
sensibilizzare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici,
dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche;
favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia, nel rispetto reciproco del ruolo di
ciascun componente e promuovere iniziative tendenti a renderne più attiva la cooperazione;
Adoperarsi per il bene e l'interesse degli allievi dell'istituto sotto il profilo fisico, psicologico,
sociale, educativo, culturale;
Sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola;
Supportare i percorsi messi in atto dall'Istituto per l'integrazione degli allievi diversamente abili,
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e le attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;
Promuovere attività autonome, in ambito extrascolastico, a sostegno dei sopracitati obbiettivi.
A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo
statuto associativo e la normativa vigente.
Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale.
Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al
presente atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e
approvano. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente
nell'allegato Statuto sociale: l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività
delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e
quant'altro richiesto per la valida costituzione di un’associazione avente la qualifica di
Associazione di promozione sociale (APS).
Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo
anno, a favore dell'Associazione sia stabilito in € 5,00 costituente il fondo sociale, mentre i
contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria
dei soci.
Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 7 membri.
L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione dei Presidente nella persona del Sig.
Formenti Fabio e del Consiglio Direttivo.
A comporre lo stesso vengono eletti i signori:
1) Tagliabue Alessandro Antonio, che assume la carica di Vice presidente;
2) Corbella Giuliana;
3) De Filippis Dora;
4) Lombardini Lucia;
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5) Tonello Agnese Irene;
6) Furlan Silvia.
Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non
sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C..
Art. 12 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto
e l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31
dicembre 2011.
Busto Arsizio, 11 febbraio 2011
Letto, approvato, confermato e sottoscritto:
(Boledi Leonardo)
(Corbella Giuliana)
(Cucinotta Marco)
(De Filippis Dora)
(Formenti Fabio)
(Furlan Silvia)
(Guerci Isabella)
(Lombardini Lucia)
(Mastroeni Stefania)
(Milani Marco)
(Tagliabue Alessandro Antonio)
(Tanchis Maria Gioia)
(Tonello Agnese Irene)
(Tranquillo Daria)
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STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Costituzione - Denominazione – Sede
Art. 1. E' costituita con Sede in Busto Arsizio, Viale Duca D’Aosta n. 19 l’associazione di
promozione sociale denominata
ASSOCIAZIONE “DIRE FARE” ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO BERTACCHI
ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e
seguenti del Codice Civile.
L’associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.
Art. 2. L’Associazione “Associazione ‘Dire Fare’ Associazione Genitori Istituto Bertacchi”, più
avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità
sociale a favore degli associati e di terzi .
Finalità e attività
Art. 3. L’Associazione persegue finalità socio culturali ed educative a sostegno dei genitori ed
alunni dell’Istituto Comprensivo G. Bertacchi di Busto Arsizio, in maniera distinta ed autonoma
dall'Istituto stesso.
in particolare si prefigge di:
sensibilizzare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici,
dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche;
Favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia, nel rispetto reciproco del ruolo di
ciascun componente e promuovere iniziative tendenti a renderne più attiva la cooperazione;
Adoperarsi per il bene e l'interesse degli allievi dell'istituto sotto il profilo fisico, psicologico,
sociale, educativo, culturale;
Sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola;
Supportare i percorsi messi in atto dall'Istituto per l'integrazione degli allievi diversamente
abili,e le attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;
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Promuovere attività autonome, in ambito extrascolastiche, a sostegno dei sopracitati
obbiettivi;
A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo
statuto associativo e la normativa vigente.
Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a
titolo meramente esemplificativo:
collaborare con enti pubblici e/o privati e/o sportivi con o senza scopo di lucro che operino in
settori di interesse al fine di perseguire gli scopi enunciati;
organizzare manifestazioni/eventi/incontri a carattere sportivo, culturale, ludico per i bambini e
per i genitori;
promuovere attività in convenzione con l’Istituto Comprensivo G. Bertacchi, tra le quali attività
di raccolta fondi nel contesto di manifestazioni/eventi/incontri;
curare l’edizione di stampe periodiche e non;
promuovere corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta al perseguimento
delle finalità istituzionali;
promuovere la partecipazione attiva di tutti i genitori alle sopra citate attività nella forma che
riterrà opportuna;
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri
organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare e stipulare convenzioni con enti
pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per
raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed
esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e
produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
Soci
Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno
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di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il
mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa
annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il
Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il rigetto della
domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i
motivi.
Art. 8. I soci di dividono nelle seguenti categorie:
a. fondatori
b. ordinari
c. sostenitori.
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro
raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
Diventano soci sostenitori i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa
addizionale, qualora venga deliberata dall’Assemblea dei soci.
Diritti e doveri dei soci
Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le
attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di
essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni,
dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali
regolamenti.
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Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese
effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione,
in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo
ai propri associati.
Art. 10. La qualità di socio si perde:
a)per decesso;
b)per morosità nel pagamento della quota associativa;
c)dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d)per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina
e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o
regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività
prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in
caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima
Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo
per fare ricorso all’Assemblea.
Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione tutte le persone che, condividendone gli ideali,
danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. Tali aderenti non hanno diritto di
elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono
di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Organi sociali e cariche elettive
Art. 12. Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
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c. il Presidente;
d. il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dall’Assemblea;
e. il Collegio dei Probiviri, se nominato dall’Assemblea.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Assemblea dei soci
Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene
convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e
preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora
della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire
almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non
raccomandata o messaggio di posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa
di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del
giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli
associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il
numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può
essere latore di massimo due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
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Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata
di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su
scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del
dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario
consuntivo;
definisce il programma generale annuale di attività;
procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il
numero dei componenti;
elegge e revoca il presidente;
determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il
funzionamento dell’Associazione;
delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento
dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi
degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento
dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
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Consiglio Direttivo
Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura
in carica 2 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui
deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio
dei Revisori dei Conti, se nominato.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera non raccomandata o messaggio di posta elettronica
almeno 5 giorni prima della riunione o, qualora vi sia particolare urgenza, almeno 2 giorni
prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in video e audio conferenza e le riunioni sono valide
quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi
tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione:
pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che
non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
nomina il segretario, che potrà essere scelto tra i propri componenti;
nomina il tesoriere, che potrà essere scelto tra i propri componenti;
attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione, il rendiconto economico
e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e
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le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
conferisce procure generali e speciali;
instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi
sociali;
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.
Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio
Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché
questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Il Presidente
Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale.
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura
e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a
qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In
caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica
del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali
provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria
dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione
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dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi
compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare
prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente
le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del
Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di
Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art.26. Il collegio dei Revisori dei conti, qualora venga nominato dall’Assemblea, è organo di
controllo amministrativo-finanziario.
Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra
persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti
all’Associazione. Il collegio rimane in carica 2 esercizi per lo stesso tempo del Consiglio
Direttivo.
Art. 27. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle
scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo
e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie
riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.
Collegio dei Probiviri
Art. 28. Il collegio dei Probiviri, qualora venga nominato dall’Assemblea, costituisce l’organo
interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore
nel caso di liti all’interno dell’Associazione.
I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre, durano in carica 2 esercizi e sono
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rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di
Revisore dei Conti.
Compiti del Collegio dei Probiviri:
decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di
qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile; il
parere da essi espresso è obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei soci che sono stati
deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall’art. 10.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 29. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei
Revisori, se nominato, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale,
il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Art. 30. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a)quote associative e contributi di simpatizzanti;
b)contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c)donazioni e lasciti testamentari;
d)entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e)proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f)entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g)ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
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I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in
forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività
istituzionali statutariamente previste.
Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:
a)beni immobili e mobili;
b)azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c)donazioni, lasciti o successioni; d)altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più
opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua
quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 33. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma
straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito
l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con
finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art. 34. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.
Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia.
Busto Arsizio, 11 febbraio 2011
(Boledi Leonardo)
(Corbella Giuliana)
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(Cucinotta Marco)
(De Filippis Dora)
(Formenti Fabio)
(Furlan Silvia)
(Guerci Isabella)
(Lombardini Lucia)
(Mastroeni Stefania)
(Milani Marco)
(Tagliabue Alessandro Antonio)
(Tanchis Maria Gioia)
(Tonello Agnese Irene)
(Tranquillo Daria)